I. Informazioni generali
1. I presenti termini e condizioni regolamentano gli accordi per la fornitura e la prestazione di servizi. Eventuali previsioni dei presenti termini e condizioni non costituiscono garanzie delle parti ai sensi del Codice Civile Tedesco (BGB) salvo ove espressamente indicato. Termini e condizioni indicati da un cliente, diversi dai presenti termini e condizioni non saranno inclusi all’interno del presente accoro neanche nel caso in cui l’ordine del cliente dovesse essere accettato.
Fatto salvo il caso di diversi accordi, il contratto sarà efficace a partire dal momento in cui il Fornitore confermerà per iscritto l’accettazione della richiesta del cliente ovvero a partire dal momento in cui il contratto sarà sottoscritto da entrambe le parti.
2. Il Fornitore dovrà fornire al cliente tutte le informazioni e le istruzioni necessarie ai fini del presente contratto. Ciò nonostante il presente contratto non rappresenta un contratto di consulenza fatto salvo un diverso accordo scritto della parti.
3. La dimensione, il peso, le previsioni sulla consegna, le norme di comportamento, i requisiti
in termini di grandezza ed energetici sono astrattamente indicati nella lettera di accettazione del Fornitore. Al momento dell’inizio dell’esecuzione del contratto gli elementi effettivi in termini di dimensione, peso, previsioni sulla consegna, norme di comportamento e i requisiti in termini di grandezza possono discostarsi solo minimamente dagli elementi astrattamente indicati in astratto nella lettera di accettazione del Fornitore senza che ciò comporti alcuna modifica delle obbligazioni del Fornitore.
4. Le previsioni di cui al paragrafo 3. trovano applicazione, mutatis mutandis, anche con riguardo ai testi e alle immagini contenute nella documentazione promozionale e di vendita relativa all’attività del Fornitore senza che tale circostanza configuri un’obbligazione del Fornitore di attenersi effettivamente alle informazioni contenute nella documentazione promozionale e di vendita.
5. Eventuali pezzi di scorta saranno assemblati dal Fornitore sulla base della sua migliore conoscenza.
6. L’oggetto del presente contratto è in linea con le norme in tema di sicurezza vigenti alla data di conclusione del presente contratto (Direttiva europea sui Macchinari così come vigente alla data del presente contratto).
Il cliente si impegna ad informare il Fornitore con riguardo a modifiche relative agli standard di sicurezza del macchinario conseguenti all’installazione del macchinario non oltre l’esecuzione dell’ordine così che le parti possano raggiungere un accordo con riguardo a tali termini.
7. Modifiche e/o addizioni agli accessori e all’equipaggiamento del bene oggetto del contratto – ma non con riguardo alla tipologia di bene oggetto del contratto - saranno eseguite dal Fornitore, salvo di verso accordo tra il Fornitore ed il cliente.
8. Il Fornitore conserva qualsiasi diritto intellettuale sugli esempi, le proposte, i costi, i disegni, i sistemi, le immagini e le descrizioni di cui al presente contratto. A tal riguardo trovano applicazione le previsioni di cui all’articolo 10 dei presenti termini e condizioni.
Nel caso in cui non dovesse essere concluso alcun contratto tra il Fornitore ed il cliente il cliente si impegna a restituire immediatamente al Fornitore tutta la documentazione. A tal fine il cliente garantisce di non riprodurre, in qualsiasi modo, i dati ricevuti dal Fornitore.
Il Fornitore si impegna a mantenere riservate le informazioni relative al cliente ricevute da quest’ultimo ai sensi del presente contratto.
9. Qualsiasi proposta del Fornitore resta ferma per 3 mesi, può essere modificata dal Fornitore, e scade automaticamente allo scadere del termine trimestrale, fatta salva una diversa volontà del Fornitore.
10. Tutte le intese raggiunte con riguardo al presente contratto sono qui riportate per iscritto con l’esclusione di qualsiasi altra intesa verbale. Qualsiasi modifica ai contenuti e/o allo scopo del presente contratto è valida solamente laddove essa avvenga per iscritto e per comune accordo tra il Fornitore ed il cliente. Le previsioni che precedono si applicano anche riguardo a modifiche relative alla forma scritta richiesta per apportare modifiche ai contenuti e allo scopo del presente contratto.
11. Qualsiasi cessione di diritti del cliente derivanti dal presente contratto è soggetta a preventiva autorizzazione scritta del Fornitore.
12. Nel caso una o più delle pattuizioni contenute nel presente contratto risultassero invalide, nulle, incomplete o annullabili le restanti pattuizioni resteranno valide. Le pattuizioni invalide, nulle, incomplete o annullabili dovranno essere sostituite in modo tale da mantenere inalterato il contenuto economico del presente Contratto.
torna in cimaII. Prezzo e relativo pagamento
1. Salvo diverso accordo tra le parti il prezzo è corrisposto “franco fabbrica” inclusa dunque la messa a disposizione del bene nei locali del Fornitore ma esclusa qualsiasi attività di impacchettamento e smontaggio. Oneri di qualsiasi genere relativi al bene ai sensi delle vigenti leggi applicabili (oneri fiscali, spese di dogana ritenute ecc.) sono corrisposti in aggiunta al prezzo. Le seguenti voci sono escluse dal computo del prezzo e vengono fatturate dal Fornitore al cliente separatamente: costi per invio, trasporto, trasferimento, carico, montaggio ovvero per altre spese governative sulla base delle richieste effettuate dal cliente.
2. I costi per permessi di dogana sono a carico del cliente.
3. Il Fornitore mantiene il diritto di fatturare le spese fiscali per la vendita del bene / IVA al cliente laddove successivamente all’emissione di una o più fatture nei confronti del cliente - ovvero del pagamento di una porzione / della totalità del prezzo - dovesse emergere che le spese fiscali per la vendita del bene / IVA anticipate dal Fornitore siano in realtà a carico del cliente.
4. Salvo diverso accordo tra le parti il prezzo è corrisposto dal cliente secondo i termini di seguito indicati:
- un ammontare pari al 35% del totale del prezzo è corrisposto entro 7 giorni dalla ricezione dell’ordine di conferma ovvero dalla firma del contratto di compravendita / per servizi e materiali;
- un ammontare pari al 65% del totale del prezzo è corrisposto tempestivamente a far data dal momento in cui il cliente sia a conoscenza della concreta possibilità di avviare la spedizione dei componenti essenziali / aggregati del bene.
5. Il cliente può compensare – interamente ovvero parzialmente – il proprio obbligo di pagamento del prezzo con altre pretese nascenti dal presente contratto ovvero da altri rapporti contrattuali con il Fornitore solamente a condizione tali pretese siano non contestate, determinate senza alcuna azione legale o caratterizzate da sinallagma con il presente contratto.
6. Il cliente corrisponde il prezzo – senza alcuna spesa a carico del Fornitore – tramite bonifico bancario eseguito da un conto corrente del cliente ovvero tramite lettera irrevocabile di credito emessa dal cliente prima che il bene sia pronto per la spedizione. La lettera di credito è emessa da una banca internazionale di primario standing approvata dal Fornitore.
Il luogo di pagamento del prezzo è il domicilio del Fornitore.
7. Nel caso in cui il pagamento del prezzo ai sensi del presente contratto sia finanziato dal cliente tramite canale bancario ovvero leasing il cliente si impegna a cedere al Fornitore tutti i crediti pecuniari e gli altri diritti a cui il finanziatore (banca / società di leasing) hanno diritto. Così come i diritti derivanti dall’accettazione di assegni. I costi per la cessione sono a carico del Fornitore. Il cliente ha l’obbligo di notificare al finanziatore (banca / società di leasing) la cessione nonché di fornire prova la Fornitore dell’avvenuta cessione, previa richiesta di quest’ultimo.
8. Nel caso in cui il cliente non rispetti una data concordata di pagamento del prezzo il cliente dovrà corrispondere - in aggiunta al prezzo e al tasso legale sulle somme dovute ai sensi delle disposizioni di legge applicabili - un importo pari a 9 punti percentuali di tasso di interesse sull’ammontare dovuto a partire dal giorno successivo di ritardato pagamento. Nonostante le previsioni che precedono il Fornitore mantiene il diritto di provare un danno maggiore causato dal ritardo del cliente e di richiedere un risarcimento del maggior danno provato.
9. Laddove il cliente non adempia ai propri obblighi di pagamento del prezzo secondo i termini e le condizioni di cui al presente contratto: la parte restante del prezzo – così come eventuali ulteriori pretese pecuniarie - è immediatamente dovuta al Fornitore ferma restando l’applicazione di interessi secondo i termini e le condizioni di cui al par. II, comma 8. Le previsioni che precedono si applicano anche nel caso in cui un assegno emesso dal cliente in favore del Fornitore non si accettato dalla banca per responsabilità ascrivibili al cliente restando inteso che qualsiasi eventuale accordo di esenzione di responsabilità è invalido.
10. a. Nel caso in cui il cliente non adempia al pagamento del prezzo ai sensi del contratto ovvero non emetta la lettera di credito secondo i termini e le condizioni di cui al paragrafo II.6 il Fornitore può esercitare uno o più dei seguenti diritti:
- rifiutare di mettere il bene a disposizione del cliente ovvero rifiutare di mantenere a proprie spese il bene nel magazzino;
- rifiutare l’adempimento di obblighi risultanti da altri transazioni commerciali ovvero di obblighi di garanzia sino a quando il cliente non abbia adempiuto ai propri obblighi e risarcito eventuali danni. Inoltre il Fornitore potrà rifiutarsi di prestare i servizi a cui è obbligato a fronte dell’inadempimento del cliente;
- annullare ovvero ridurre le autorizzazioni per la messa a disposizione del bene in favore del cliente sino a quando il cliente non provi che tale misura sia sproporzionata rispetto al suo inadempimento.
b. Nonostante i rimedi di cui alla lettera a. il Fornitore può comunque recedere dal contratto nei casi indicati alla lettera a. Nei casi in esame il cliente non ha alcun diritto di invocare un diritto di ritenzione del bene ai sensi dell’articolo 273 del codice civile tedesco e dell’articolo 369 del codice del commercio tedesco.
11. Il diritto del cliente di mantenere la proprietà del bene ai sensi dell’articolo 273 del codice civile tedesco e dell’articolo 369 del codice del commercio tedesco può essere esercitato solamente nel caso di colpa grave del Fornitore, vizi non contestati del bene o determinati senza il necessario ricorso a soggetti terzi ovvero pretese non contestate o determinate senza il ricorso di terzi.
12. Il Fornitore ha dritto di compensare i propri obblighi con pretese presenti e future verso il cliente ovvero con analoghe pretese vantate do società del gruppo del Fornitore verso il cliente per tale intendendosi le società in cui il Fornitore detiene una partecipazione almeno pari all’80%.
torna in cimaIII. Tempi di consegna, ritardi nella consegna, ritardo del cliente; consegna di merci nell’Unione Europea ovvero all’estero
1. I tempi della consegna derivano dagli accordi delle parti ai sensi del contratto. Ferme restando le considerazioni che precedono il tempo per consegnare il bene decorre a partire dal giorno in cui il cliente: i) adempie agli obblighi di cooperazione risultanti dalle intese tra le parti ai sensi del contratto e/o di eventuali side letters (quali obblighi di ottenere autorizzazioni, fornire documentazione, rilasciare dichiarazioni e ottenere approvazioni); e/o ii) adempie all’obbligo di fornire l’equipaggiamento e/o gli accessori per adempiere al contratto. In aggiunta alle considerazioni che precedono se il cliente ha adempiuto all’obbligo di eseguire i pagamenti nei termini di cui al contratto ed il Fornitore ha ricevuto una conferma di finanziamento del Cliente da una istituzione finanziaria accettata dal Fornitore tramite la sottoscrizione del contratto la consegna del bene avviene al massimo entro venti giorni dal ricorrere dell’ultimo degli adempimenti in esame.
La consegna del bene nei termini sopra indicati è condizionata al preventivo raggiungimento di un accordo tra le parti sui termini tecnici e commerciali dell’operazione.
Il tempo per la consegna del bene è esteso per un periodo di tempo appropriato laddove il cliente non adempia agli obblighi sopra indicati salvo il caso in cui l’inadempimento sia imputabile al Fornitore.
2. Il cliente prende atto che il rispetto del termine di consegna da parte del Fornitore dipende dall’esatto adempimento degli obblighi dei fornitori verso il Fornitore. A tal proposito il Fornitore si impegna ad informare il cliente di qualsiasi ritardo.
3. Il termine per la consegna del bene si intende rispettato laddove il bene abbia lasciato i magazzini del Fornitore; ovvero sia pronto per essere spedito sulla base di un’evidenza documentale rilasciata entro la scadenza del termine per la consegna.
4. Le date per la consegna convenute tra le parti sono posticipate congruamente nel caso di eventi di forza maggiore riguardanti il Fornitore ovvero i fornitori del Fornitore. Ai fini del presente contratto si considerano eventi di forza maggiore tutti gli eventi non prevedibili che sono al di fuori della sfera di influenza del Fornitore ovvero non possono essere gestiti con azioni ragionevoli dal Fornitore relativi al bene e/o al luogo oggetto di consegna e/o ai luoghi circostanti quali, eventi naturali, epidemie, guerre - anche di tipo civile - atti terroristici, incendi, scioperi, danni alla circolazione, scorie radioattive.
Il Fornitore non assume alcuna responsabilità per eventi di forza maggiore anche laddove uno o più di essi dovesse intervenire durante un ritardo nella consegna del bene.
5. Il Fornitore è obbligato a notificare immediatamente al cliente il ricorrere di eventi di forza maggiore. Nel caso di eventi di forza maggiore trovano applicazione le previsioni sulla esclusione di responsabilità e sul risarcimento del danno di cui al par. III, comma 6.
6. Ove il Fornitore non dovesse adempiere negligentemente alle proprie obbligazioni ed in conseguenza del negligente inadempimento del Fornitore il cliente dovesse subire dei danni il cliente può richiedere un risarcimento in misura fissa pari ad un importo dello 0,5% per ogni due settimane di calendario di ritardo.
In nessun caso il risarcimento può eccedere un importo massimo del 5% del valore della componente del bene che non può essere usata secondo i termini convenuti ai sensi del contratto come conseguenza dell’inadempimento del Fornitore. Prima che il Fornitore sia considerato inadempiente il cliente è tenuto a concedere preventivamente al Fornitore un periodo di 4 settimane di calendario per adempiere ai propri obblighi. Il cliente può richiedere danni maggiori a condizione che tali danni siano conseguenza di dolo o colpa grave del Fornitore.
Il Fornitore è libero di fornire una prova con riguardo all’inesistenza di danni ovvero di danni minori.
7. Laddove il cliente dovesse fissare un termine per consentire al Fornitore di adempiere in ritardo e tale termine non sia rispettato dal Fornitore il cliente ha diritto di recedere dal contratto. Su richiesta del Fornitore il cliente si impegna ad indicare – entro un determinato termine - se eserciterà o meno i propri diritti di recesso. Inoltre trovano applicazione le previsioni di cui al par. XII.
Il cliente perde la facoltà di esercitare il proprio diritto di recesso nei seguenti casi: i) mancato esercizio del diritto di recesso ai sensi del contratto: ii) esercizio fuori dal termine ai sensi del contratto ovvero senza rispettare le forme previste dal contratto; iii) esercizio del diritto di recesso quando il Fornitore è già pronto a consegnare il bene.
8. Richieste aggiuntive conseguenti a ritardi del Fornitore sono regolate ai sensi del par. VII comma 2.
9. Laddove la spedizione del bene o l’accettazione della consegna del bene siano ritardate per responsabilità del cliente il Fornitore può:
- imputare al cliente i costi sostenuti a causa del ritardo a partire da un mese successivo alla notifica al cliente della idoneità del bene ad essere spedito ma almeno pari allo 0,75% del valore risultante dalla fattura per ogni singolo mese (salvo il caso in cui il cliente provi al Fornitore l’assenza di danni ovvero l’esistenza di danni minori);
- immagazzinare il bene a spese del cliente;
- fissare un termine entro cui il cliente deve prendere in consegna il bene;
- successivamente allo scadere del termine che precede, utilizzare il bene;
fermo restando che il diritto del Fornitore di richiedere l’adempimento del cliente non sarà pregiudicato dalle facoltà sopra indicate ed il termine di consegna del bene da parte del Fornitore sarà esteso di conseguenza senza che il Fornitore possa essere considerato inadempiente.
Il cliente è responsabile di ritardi dovuti allo Stato di destinazione.
10. Se il cliente è responsabile per la consegna di merci nell’Unione Europea / in paesi terzi il cliente si impegna a consegnare prontamente al Fornitore gli esiti delle veridiche e tutta la documentazione richiesta ai sensi della legge tedesca (conferma di arrivo, ricezione del trasportatore e lettera di vettura). Nel caso in cui il cliente non adempia puntualmente alla propria obbligazione il Fornitore si riserva il diritto di fatturare al cliente le imposte sulla vendita tedesche per un ammontare pari alla percentuale applicabile alla fattura. Le stesse considerazioni si applicano alle: i) consegne dii beni nella comunità europea tax-free per cui la legge tedesca non trovi applicazione a condizione che la legislazione locale richiede apposite verifiche al riguardo; ii) consegne in stati terzi per le quali il cliente è responsabile della dichiarazione sulle esportazioni.
torna in cimaIV. Passaggio del rischio; accettazione; e assicurazione
1. Il rischio è trasferito al cliente a partire dal momento in cui il Fornitore ha indicato al cliente che il bene è pronto per essere spedito. Il trasferimento del rischio opera anche nel caso di consegne parziali del bene e/o laddove il Fornitore accetti la responsabilità per altri servizi (quali costi di spedizione, costi di consegna e costi di assemblaggio).
Il rischio di distruzione accidentale del bene è trasferito dal Fornitore al cliente a partire dal momento in cui il Fornitore ha indicato al Cliente che il bene è pronto per essere spedito.
2. E’ possibile una consegna parziale del bene a condizione che essa non sia irragionevole per il cliente.
3. Dal momento di inizio delle operazioni di assemblaggio il cliente si impegna a mettere a disposizione del Fornitore uno spazio in buono stato, riscaldato, con ingresso sufficientemente ampio a consentire il trasporto del bene, allacciato per quanto riguardo luce e acqua e prese d’aria nonché munito di sistemi e di spazi utilizzabili dagli installatori per il deposito di preziosi e attrezzi oltre a telefoni, fax, servizi sanitari e connessione veloce ad internet utilizzabili gratis dal Fornitore ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui al contratto. Le considerazioni che precedono si applicano anche con riguardo a riparazioni / garanzie ai sensi del contratto.
4. L’accettazione è effettuata immediatamente alla data di accettazione ovvero dopo che il Fornitore abbia informato il cliente circa la disponibilità del bene ad essere preso in consegna.
5. Su richiesta del Fornitore il cliente è obbligato a cooperare alla data di accettazione nonché a creare un verbale di accettazione e a segnare qualsiasi rilievo nel verbale di accettazione. In caso contrario i servizi del Fornitore si daranno come approvati e accettati senza alcun vizio.
6. Il cliente non ha il diritto di rifiutare i servizi del Fornitore per vizi irrilevanti che non rendano il bene inidoneo all’uso. Nel caso in cui l’inidoneità dei vizi a impattare sull’uso del bene sia controversa ciascuna parte può avviare azioni per acquisire prove e/o azioni di tipo legale. Laddove nessuna azione sia avviata entro 4 settimane dalla data di accettazione del bene i servizi del Fornitore si intendono tacitamente accettarti dal cliente. Le stesse considerazioni che precedono si applicano anche nel caso in cui il cliente abbia usufruito dei servizi del Fornitore in assenza di contratto.
7. Laddove prodotti per la vendita siano prodotti mediante utilizzo del bene consegnato per più di quattro settimane allora il bene consegnato si considera accettato a partire dalla scadenza della quarta settimana.
8. L’indicazione di temi aperti non rilevanti nel verbale di accettazione non pregiudica l’efficacia dell’accettazione da parte del cliente.
9. Se il cliente non accetta la consegna del bene o di parti di esso nonostante non vi siano vizi che lo rendano inidoneo all’uso ovvero la presa in consegna totale o parziale del bene sia rinviata ed il periodo di garanzia sui vizi non ha ancora iniziato a decorrere tale periodo decorrerà secondo i termini inizialmente non convenuti nonostante la mancata presa in consegna. In aggiunta a quanto precede il Fornitore mantiene il diritto di:
- posticipare la data di accettazione richiedendo al cliente di sostenere i costi derivanti dal posticipo;
- richiedere il pagamento del prezzo residuo;
- dopo il decorso di un termine fissato in quattro settimane, di recedere per iscritto dal contratto richiedendo un importo pari al 25% del prezzo totale mantenendo il Fornitore il diritto di provare maggiori danni. Laddove il cliente dovesse provare l’inesistenza di danni ovvero l’esistenza di danni minori rispetto a quelli indicati dal Fornitore la richiesta per danni maggiori del Fornitore andrà annullata ovvero ridotta di conseguenza.
Sono a carico del cliente tutti i costi di recupero del bene fermo restando che il cliente si impegna a prestare la sua migliore assistenza in occasione del recupero del bene. A tal proposito il cliente acconsente sin d’ora all’apertura dei locali in cui sarà ubicato il bene nonché a consentire l’accesso ai locali al Fornitore.
10. In aggiunta a quanto precede, il Fornitore ha diritto – al ricorrere delle condizioni di cui al par. II. comma 9 - di apportare modifiche funzionali al bene o di non includere alcune funzionalità del bene secondo quanto indicato al par. II. Comma 10 a (ultimo alinea).
11. a. Nel caso in cui il Fornitore spedisca il bene ed il cliente non provi l’emissione di una polizza cd. “goods in transit and erection all risks” a nome, e a spese del cliente, a partire dal momento in cui il rischio del bene sia trasferito dal Fornitore al cliente, allora il Fornitore ha diritto di sottoscrivere la predetta polizza a nome del cliente e a spese del cliente. Il cliente autorizza sin d’ora il Fornitore ha compiere le azioni sopra indicate.
b. A partire dalla data in cui i macchinari sono ubicati nella sala per le stampe il cliente è obbligato a sottoscrivere una polizza antiincendio, una polizza rischio e furto, una polizza danni, una polizza contro rovine accidentali del bene e una polizza guasti del bene successivamente al suo assemblaggio. Le polizze a beneficio del Fornitore sono pari al valore del bene ovvero del prezzo totale residuo del bene sino al pagamento totale del prezzo a condizione che il Fornitore sia ancora proprietario del bene. Il Fornitore deve essere indicato come assicurato aggiuntivo e una copia della conferma relativa alla copertura assicurativa deve essere inviata al Fornitore.
12. Nel caso in cui il Fornitore conservi diritti di proprietà sul bene oggetto del contratto, il cliente autorizza il Fornitore a sottoscrivere, a proprie spese e a proprio nome, una polizza assicurativa relativa al bene con riguardo a furto, guasti, incendio, danni – anche derivanti da acqua – ove il cliente non fornisca prova al Fornitore dell’esatto adempimento delle proprie obbligazioni in termini di polizze assicurative nonostante la fissazione di un termine perentorio da parte del Fornitore. Il cliente cede al Fornitore tutti i diritti e le azioni derivanti dalla polizza assicurativa, inclusi i seguenti diritti: scioglimento, modifica delle condizioni contrattuali, pagamenti in caso di danni. Il Fornitore ha diritto di informare l’assicuratore della cessione in qualsiasi momento.
torna in cimaV. Proprietà
1. Il Fornitore mantiene il diritto di proprietà sino alla ricezione di tutti i pagamenti ai sensi del contratto, inclusi i pagamenti per eventuali servizi aggiuntivi prestati dal Fornitore in favore del cliente.
2. Sino a quando la proprietà del bene non sia trasferita dal Fornitore al cliente quest’ultimo ha il possesso del bene ed il diritto di utilizzare il bene a condizione che il cliente adempia esattamente ai propri obblighi secondo i termini e le condizioni che seguono, inclusi gli obblighi di pagamento del prezzo. 3. Il cliente garantisce – a prima richiesta – al Fornitore il diritto di accedere ai propri locali sulla base di ragionevoli esigenze del Fornitore (quali esigenze di verificare lo stato di manutenzione del bene, il rispetto delle istruzioni operative e del manuale operativo, l’uso del materiale consegnato ecc.). Tale diritto è esercitabile sino a quando il Fornitore non abbia ricevuto l’integrale pagamento del prezzo ai sensi del contratto.
4. Il cliente non può vendere, trasferire, cedere in garanzia e costituire in pegno il bene a terzi. Il cliente si impegna, sia ad informare immediatamente il Fornitore in caso di pignoramenti, confische o altre azioni di terzi sul bene, sia a proteggere il Fornitore nel miglior modo possibile per il cliente.
5. Il cliente opera come agente del Fornitore nel caso in cui il Fornitore acconsenta ad un trasferimento o prestito del bene. Il cliente è obbligato ad informare i terzi dei diritti di proprietà del Fornitore sul bene. Il cliente cede al Fornitore i suoi diritti e azioni sul bene, inclusi i seguenti diritti: possesso congiunto; proprietà congiunta; sfruttamento del bene; rinuncia; azioni pecuniarie risultanti dal trasferimento del bene a prescindere dalle obbligazioni contrattuali intercorrenti tra il Fornitore ed il cliente. Le stesse previsioni che precedono si applicano anche nel caso in cui il cliente - contro la volontà del Fornitore - dovesse trasferire il bene a terzi senza informare i terzi dei diritti del Fornitore e il bene perisca
6. Il Fornitore può chiedere la restituzione del bene nel caso di inadempimento degli obblighi del cliente ai sensi del presente contratto. In caso di inadempimento trovano applicazione le seguenti previsioni: il Fornitore può prendere possesso del bene rimuovendolo dai locali del cliente; il Fornitore può vendere il bene sul mercato utilizzando i proventi della vendita per compensare le pretese pecuniarie vantate dal Fornitore nei confronti del cliente, inclusi interes-si, costi - anche per spese, riparazioni, valutazioni, trasporti, assemblaggio, spese legali ecc. – secondo l’ordine preferito dal Fornitore. Il cliente si impegna a cooperare con il Fornitore per consentire a quest’ultimo di prendere nuovamente possesso del bene.
7. Il cliente è responsabile dei costi sostenuti - e/o che saranno sostenuti dal Fornitore - a causa di diritti di terzi sul bene.
8. Le previsioni di cui al punto 7. trovano applicazione anche nel caso in cui i diritti dei terzi non possano essere esercitati.
9. Il Fornitore può richiedere la restituzione del bene ai sensi del presente par. V solamente ove il Fornitore dovesse recedere dal presente contratto.
10. Il Fornitore avrà il diritto di recedere dal contratto richiedendo per l’effetto l’immediata restituzione del bene nel caso di avvio di una procedura di insolvenza nei confronti del cliente.
11. Il cliente è obbligato ad adottare tutte le misure (quali ad esempio la registrazione del diritto di proprietà del Fornitore sul bene) nonché a rilasciare le dichiarazioni alle competenti autorità per far si che il diritto di proprietà del Fornitore sul bene sia registrato. Le previsioni che precedono si applicano anche nel caso in cui il bene sia consegnato fuori dalla Germania. Nonostante gli obblighi del cliente ai sensi del presente comma 11, il cliente autorizza sin d’ora il Fornitore ad adottare tutte le misure e le dichiarazioni che precedono personalmente ma a spese del cliente.
torna in cimaVI. Vizi
In relazione alla responsabilità del Fornitore per vizi materiali sul bene trovano applicazione le seguenti previsioni con l’esclusione di ulteriori pretese secondo i termini e le condizioni di cui al par. VII.
Vizi materiali
1. Le parti del bene viziate prima che il rischio sul bene sia trasferito dal Fornitore al cliente sono riparate o sostituite dal Fornitore a discrezione del fornitore del Fornitore. I vizi devono essere immediatamente denunciati al Fornitore dal momento della loro scoperta. Le parti viziate del bene sostituite divengono di proprietà del Fornitore. Eventuali lavori del Fornitore sul bene in ragione delle garanzie rilasciate in favore del cliente sono eseguiti durante i normali orari di lavoro per tali intendendosi i giorni in cui le banche sono aperte in Germania. Nel caso in cui il cliente dovesse richiedere di eseguire i lavori al di fuori dei normali orari di lavoro i costi aggiuntivi sostenuti dal Fornitore saranno rimborsati dal cliente.
2. a. Per consentire la riparazione ovvero la sostituzione di parti del bene il cliente concede al Fornitore di accedere ai propri locali su base incondizionata, se del caso anche al di fuori dei normali orari di lavoro indicando al Fornitore una persona - che occupandosi presso il cliente della gestione del bene - possa fornire assistenza ed informazioni gratuite al Fornitore. Le previsioni che precedono si applicano per il periodo ragionevolmente stimato dal Fornitore per eseguire le riparazioni ovvero sostituire parti del bene altrimenti il For-nitore è sollevato dai propri obblighi in tema di vizi (riparazioni ovvero sostituzioni).
b. Previa informativa al Fornitore, il cliente può riparare il bene ovvero richiedere ad un terzo di riparare il bene solamente nel caso in cui vi sia un rischio all’operatività del bene ovvero un rischio di danni spropositati ovvero ove il Fornitore non dovesse adempiere ai propri obblighi di garanzia.
Nei casi di cui alla presente lettera b. il cliente potrà compensare le spese ragionevolmente sostenute per le riparazioni – ovvero le sostituzioni - con le spese / importi di cui al presente contratto a carico del cliente.
c. Ove le riparazioni ovvero le sostituzioni relative al bene siano impropriamente eseguite dal cliente o da un terzo il Fornitore è esente da qualsiasi responsabilità. Le medesime previsioni in tema di esonero da responsabilità trovano applicazione anche qualora le riparazioni ovvero le sostituzioni siano state eseguite senza il consenso del Fornitore.
3. a. Ove la denuncia dei vizi sia fondata il Fornitore sostiene i costi diretti per la riparazione ovvero la sostituzione di parti del bene inclusi i costi di spedizione ove effettivamente necessari per la riparazione e la sostituzione.
b. Nonostante le considerazioni di cui alla lettera 3.a il Fornitore non sostiene i costi di smontaggio e assemblaggio laddove essi siano al di fuori dei propri obblighi ai sensi del contratto e la responsabilità del Fornitore è dovuta esclusivamente a colpa lieve.
c. Il Fornitore non sopporta alcun costo per spese di spedizione al di fuori dell’Unione Europea come i costi per spese di dogana relative a pezzi di ricambio spediti da e verso la Germania / nell’Unione Europea.
4. a. Il cliente può recedere dal contratto nel caso in cui il Fornitore non adempia ai propri obblighi di riparazione ovvero di sostituzione del bene nei tempi previsti dal contratto per almeno due volte fermi restando i termini di prescrizione previsti dalla legge. Le previsioni di cui al par. XII dei presenti termini e condizioni restano invariate.
b. Nel caso di vizi non significativi il cliente può solamente ridurre il prezzo fermo restando che tale diritto è escluso in qualsiasi altro caso.
5. Le altre pretese sono disciplinate ai sensi del par. VII comma 2.
6. Nessuna responsabilità o obbligo di garanzia possono essere fatti valere nei confronti del Fornitore nei seguenti casi:
- uso inidoneo o improprio, assemblaggio difettoso, conferimento di incarichi da parte del cliente o di terze parti, utilizzo inidoneo o negligente, utilizzo di supporti non adeguati, sviluppo di presidi per il bene non adeguato, inadeguatezza del terreno su cui è ubicato il bene, terreno vizi chimici, elettrochimici o elettrici a condizione che non vi siano responsabilità del Fornitore;
- per le componenti del bene, richieste, fornite o procurate dal cliente al di fuori degli obblighi del Fornitore ai sensi del contratto sulla cui qualità e condizione il Fornitore non abbia alcun tipo di influenza e senza alcuna fatturazione da parte del Fornitore. La presente esclusione di responsabilità non si applica nel caso di errate installazioni a condizione che esse siano dovute a dolo o colpa del Fornitore nell’eseguire le installazioni;
il Fornitore non concede alcuna garanzie o assume obblighi di indennizzo con riguardo al funzionamento del bene ovvero all’assenza di difetti sulle parti meccaniche del bene, i suoi aggregati e accessori così come comprati e/o forniti dal cliente. Il cliente si impegna ad installare parti meccaniche del bene, suoi aggregati e accessori di marca e negoziabili sul mercato. In aggiunta a quanto precede il cliente si impegna ad informare il Fornitore con riguardo alla tipologia e allo scopo di eventuali addizioni prima che esse siano eseguite ovvero installate nonché nonché ad installarle e montarle solo previa autorizzazione scritta del Fornitore. A tal proposito il cliente agisce a suo proprio rischio. Ove il cliente dovesse violare i suoi obblighi di cui al terzo alinea del par. VI, comma 6, il cliente tiene indenne e manlevato il Fornitore, a prima richiesta, da qualsiasi responsabilità derivante dall’installazione ovvero dalle addizioni che precedono, con particolare riferimento a risarcimento del danno, garanzie e responsabilità da prodotto, restando inteso che il cliente è responsabile per qualsiasi danno al riguardo.
7. Il cliente informa immediatamente il Fornitore con riguardo a vizi sul bene e consente al Fornitore di verificare di persona se tali informativa sui vizi sia effettivamente giustificata. Nel caso in cui il cliente sia inadempiente ai propri obblighi ai sensi del presente comma 7 il Fornitore ha il diritto di rifiutare la prestazione della garanzia dovuta in ragione del vizio (esecuzione lavori ovvero sostituzione).
8. E’ esclusa l’applicazione di qualsiasi garanzia con riguardo ai beni utilizzati ai sensi del contratto secondo i termini ici indicati nonché con riguardo ad accessori ed equipaggiamenti.
Altri vizi
9. Laddove in ragione dell’uso del bene siano violati diritti sulla proprietà industriale ovvero sulla proprietà intellettuale il Fornitore procurerà le necessarie licenze per far si che il cliente possa continuare ad utilizzare il bene ovvero modificherà il bene per il cliente in modo da non violare diritti sulla proprietà industriale ovvero sulla proprietà intellettuale. Il cliente può recedere dal contratto laddove il Fornitore non possa adottare le azioni sopra indicate entro un lasso di tempo ragionevole ovvero l’adozione di tali azioni da parte del Fornitore non sia possibile a termini economicamente ragionevoli. In aggiunta a quanto precede, il Fornitore può recedere dal contratto secondo i termini di seguito illustrati. A tal proposito si applicano le previsioni di cui al par. XII dei presenti termini e condizioni.
Il Fornitore indennizza il cliente, previa richiesta scritta di quest’ultimo, con riguardo a pretese risarcitorie derivanti da danni diretti causati al proprietario del bene. Gli obblighi di indennizzo del Fornitore trovano applicazione a condizione che le pretese risarcitorie non siano controverso ovvero siano individuate senza l’esercizio di azioni legali.
Gli obblighi del Fornitore indicati nel par. VI comma 9 sono efficaci nel rispetto delle previsioni di cui al par. VII, comma 2 nel caso di violazione di diritti in tema di proprietà industriale ovvero di diritti sulla proprietà intellettuale.
Tali obblighi ricorrono esclusivamente se:
- il cliente informa immediatamente il Fornitore con riguardo ad asserite violazione di previsioni in tema di proprietà industriale ovvero di diritti sulla proprietà industriale;
- il cliente supporta il Fornitore, per quanto ragionevolmente possibile, nel difendersi da azioni ovvero mette il Fornitore in condizioni di apportare modifiche ai sensi del par. VI comma 9;
- il Fornitore si riserva il diritto di adottare tutte le opportune misure difensive;
- il vizio non è dovuto ad istruzioni impartite dal cliente;
- la violazione delle norme sulla proprietà industriale / proprietà intellettuale non è causa di modifiche del bene apportate senza il consenso del Fornitore ovvero di un uso del bene diverso da quello consentito ai sensi del contratto.
torna in cima VII. Responsabilità’ del Fornitore ed esclusioni di responsabilità
1. Le previsioni di cui ai paragrafi VI e VII, comma 2 si applicano - con esclusione di qualsiasi altra pretese del cliente - laddove l’impossibilità per il cliente di utilizzare il bene oggetto del contratto sia dovuta a una negligente mancata assistenza che il Fornitore aveva l’obbligo di prestare ovvero alla negligente prestazione di errata assistenza ovvero alla colposa violazione del Fornitore di altri obblighi previsti ai sensi del contratto, con particolare riguardo alle istruzioni per l’uso e la manutenzione del bene. Nessuna esclusione di responsabilità può operare con riguardo ai seguenti aspetti: responsabilità per danni a persone, alla salute, dovuti a un negligente inadempimento da parte del Fornitore ovvero a un negligente / doloso inadempimento di rappresentanti del Fornitore; responsabilità per altri danni dovuti a un negligente inadempimento da parte del Fornitore ovvero a un negligente / doloso inadempimento di rappresentanti del Fornitore.
2. Il Fornitore è responsabile dei danni arrecati al bene oggetto del contratto, a prescindere dai motivi sulla base dei quali sono occorsi i danni, nel caso di:
a. dolo del Fornitore;
b. colpa grave del Fornitore;
c. infortuni alla vita, agli arti di persone e alla salute;
d. vizi del bene dolosamente sottaciuti dal Fornitore;
e. danni occorsi al bene in violazione di impegni o garanzie delFornitore;
f. vizi del bene a condizione che il Fornitore sia responsabile per infortuni o danni per l’utilizzo di beni privati ai sensi del Product Liability Act.
Il Fornitore è responsabile nel caso di colpa grave ovvero di colpa lieve in ragione di provati inadempimenti ad obbligazioni essenziali del contratto per tali intendendosi le obbligazioni che caratterizzano il contratto e sulle quali il cliente può fare affidamento. Nel caso della colpa lieve la responsabilità è limitata ai danni prevedibili nel momento in cui è sorta l’obbligazione.
Sono escluse azioni per responsabilità diverse da quelle sopra indicate.
Le limitazioni in tema di responsabilità secondo i termini e le condizioni sopra descritti si applicano anche ai dipendenti, agenti e rappresentanti del Fornitore.
torna in cimaVIII. Limitazioni
1. Qualsiasi tipo di richiesta del cliente ai sensi del presente contratto va esperita entro 12 mesi a partire da [-]. Il termine di prescrizione relativo ad azioni conseguenti a difetti decorre dalla data in cui il bene è idoneo ad essere produttivo (ossia dalla data in cui il bene è idoneo a produrre il primo specimen per la vendita). Nel caso in cui la spedizione, l’assemblaggio o la data in cui il bene sia idoneo alla produzione siano rinviate per causa non imputabile al Fornitore il termine di prescrizione con riguardo ad eventuali richieste del cliente scade decorsi 18 mesi dalla passaggio del rischio relativo al bene dal Fornitore al cliente.
2. Il periodo di garanzia relativo ad eventuali migliorie o all’utilizzo di pezzi di ricambio effettuate(i) dal Fornitore si conclude con il termine del periodo di garanzia relativo al bene oggetto del contratto.
3. Nel caso di servizi a valere sul bene o di consegna di pezzi di ricambio il periodo di garanzia ammonta a sei mesi dalla conclusione dei servizi ovvero della consegna del bene.
4. Alle richieste di risarcimento ai sensi del Paragrafo VII, sottosezioni 2 a-d e f si applicano i termini di prescrizione previsti dalla legge.
5. La stessa disciplina si applica anche con riguardo a vizi strutturali o relativamente a beni consegnati e utilizzati secondo il loro normale uso causando però dei vizi strutturali.
torna in cimaIX. Software
1. A condizione di un’inclusione del software tra l’oggetto del contratto, il Fornitore riconosce al cliente una licenza non esclusiva onerosa sul software e la sua documentazione ai sensi del contratto. Il software è relativo all’uso del bene a cui si riferisce.
2. L’utilizzo del software su più di un sistema non è permesso fatto salvo il consenso preventivo del Fornitore. Il cliente potrà duplicare, redigere, tradurre o convertire l’object code in source code solamente nei limiti consentiti dalla legge (Articoli 69 a ff. del German Copyright Acts).
3. Il cliente si impegna a non rimuovere ne modificare i dati del produttore - con particolare riguardo alle etichette in tema di marchi e brevetti - senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.
4. Tutti gli altri diritti relativi al software e alla documentazione, incluse le relative copie, resteranno in capo al Fornitore o con il software provider. Non è consentito il rilascio di alcuna sub-licenza.
5. Il cliente acconsente a far si che il Fornitore crei una connessione elettronica (ad esempio tramite modem o VPN) recuperi e/o processi e utilizzi i dati.
torna in cimaX. Riservatezza
Qualsiasi informazione fornita dal Fornitore al cliente con riguardo alla conferma scritta del Fornitore ovvero in relazione alla compravendita / consegna di beni sulla base di un contratto sottoscritto tra le parti così come qualsiasi informazione relativa a pezzi di ricambio del Fornitore è confidenziale. Il cliente si impegna ad utilizzare le informazioni acquisite solamente per gli scopi indicati nell’ordine scritto di conferma ovvero nel contratto di compravendita / consegna. Il manuale operativo, cosi come i disegni relativi a beni oggetto del contratto ecc., sono ad uso esclusivo del cliente e non possono essere trasferiti a terzi (inclusi eventuali agenti e/o società associate) senza il preventivo consenso scritto del Fornitore. Un eventuale consenso scritto del Fornitore si intende prestato solamente con riguardo ad una singola fattispecie e non su base continuativa. Gli impegni di confidenzialità di cui al presente paragrafo non si applicano a quelle informazioni che:
a. siano attualmente di pubblico dominio o lo diventino in futuro senza negligenza o violazione degli impegni di confidenzialità da parte del cliente;
b. siano già note al cliente al momento della loro ricezione senza alcun obbligo preventivo di confidenzialità;
c. siano legalmente acquisite da terze parti non soggette ad obblighi di confidenzialità;
d. siano sviluppate dal cliente senza avvalersi di informazioni acquisite ai sensi del presente contratto.
Gli obblighi di confidenzialità di cui al presente paragrafo sopravvivono allo scioglimento del presente contratto a prescindere dalla causa di scioglimento del contratto.
torna in cimaXI. Recesso
1. Nel caso in cui il cliente dovesse recedere dal contratto, nelle forme e nei termini ivi previsti, il Fornitore si impegna a risarcire l’interesse negativo del cliente previa presentazione di prove sino all’ammontare massimo dell’uno per cento del prezzo pattuito per la consegna del bene con rinuncia di qualsiasi altra azione da parte del cliente; le limitazioni sopra indicate non si applicano con riguardo a casi di dolo o colpa grave del Fornitore o dei suoi agenti nel caso di ritardi nella consegna. Resta fermo il diritto del cliente di provare un ammontare maggiore del danno. Le previsioni del paragrafo VII comma 3 si applicano, mutatis mutandis, al riguardo.
2. In aggiunta a quanto precede il cliente può recedere dal presente contratto laddove:
- sia impossibile per il Fornitore consegnare il bene oggetto del contratto prima che il relativo rischio sia trasferito dal Fornitore al cliente,
- divenga impossibile per il Fornitore adempiere parzialmente ai propri obblighi di consegna ed il cliente fornisce prova di un interesse giustificato a rigettare un adempimento parziale del Fornitore. Laddove il cliente non sia in grado di fornire tale prova il cliente ha diritto di ridurre l’ammontare del prezzo dovuto al Fornitore ad un tasso pari alla percentuale del valore parziale della prestazione ine-seguibile ed il valore totale della prestazione.
3. Il cliente si impegna a consegnare il bene oggetto del contratto al Fornitore a prescindere da eventuali migliorie apportate al bene ai sensi del presente contratto. Il Fornitore ha il diritto di prendere in consegna il bene presso gli uffici del cliente ai sensi del paragrafo V, comma 5. Le previsioni del paragrafo VIII si applicano con riguardo ad eventuali pretese del cliente. Laddove il cliente dovesse ritardare nel rilasciare il bene al Fornitore il cliente sarà responsabile per i danni accidentali al bene durante il periodo di ritardo ovvero per l’impossibilità di destinare il bene a soggetti terzi sino a che il Fornitore non avrà presso diretto possesso del bene.
4. Se il cliente recede dal contratto per motivi non imputabili al Fornitore allora il Fornitore può richiedere un risarcimento (interesse positivo) per:
- le spese già sostenute e/o da sostenere ai sensi del contratto (quali commissioni, costi di conversione, per trasporto, impacchettamento, assemblaggio e smontaggio, per premi di assicurazione, impose, spese, finanziamento, costi di raccolta, perdita di interessi) senza alcuna prova preventiva a carico del Fornitore e ad un trasso fisso pari al 5% del bene fermo restando il diritto del Fornitore di fornire la prova di un danno minore;
- il deterioramento del bene, la distruzione del bene, o l’inabilità di destinare il bene ad un’altra parte per altri motivi occorsi o in corso.
5. a. In aggiunta il Fornitore può richiedere un risarcimento derivante dall’uso o dal consumo del bene se il valore del bene alla data di nuova presa in carico da parte del Fornitore è diminuito rispetto alla data di consegna del bene al cliente. Il decremento del valore del bene è calcolato come la differenza tra il prezzo totale risultante dalla ordine di conferma – ovvero dal contratto di vendita /consegna – ed il valore di vendita del bene (prendendo in considerazione i costi sostenuti per lo sfruttamento del bene) ovvero laddove non sia possibile vendere il bene sulla base di una stima di un esperto giurato.
b. Si applicano, mutatis mutandis, le previsioni di cui al paragrafo 4 nel caso in cui il Fornitore receda come conseguenza di comportamenti del cliente con applicazione convenzionale di una valore risarcitorio del danno pari al 20% del valore del contratto e fermo restando il diritto di provare eventuali danni maggiori o minori.
torna in cimaXII. Legge applicabile
1. Il presente contratto è retto esclusivamente dalla legge tedesca con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci e di qualsiasi altro riferimento a leggi internazionali.
2. Ferme restando le considerazioni che precedono sulla legge del presente contratto, è competente il giudice del foro del Fornitore. Ciononostante il Fornitore si riserva comunque il diritto di adire il foro del cliente.
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